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CONVENZIONI DI RICERCA

L’Università può siglare convenzioni quadro con altri enti e aziende, per sviluppare, nell'interesse comune, forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca e formazione, e attività collegate al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Si tratta di norma di convenzioni finalizzate ad instaurare tra le parti una forma stabile di collaborazione, che coinvolga tutto l'Ateneo oppure parti rilevanti della stesso, da attuare nel medio o lungo periodo. La disciplina operativa delle convenzioni si rinvia solitamente a successivi specifici accordi, che dovranno sempre richiamare nelle premesse la convenzione quadro e dovranno essere sempre approvati dagli organi competenti delle parti.

Una convenzione quadro dovrà essere presentata in Consiglio e/o Senato qualora i contenuti e la disciplina prevista per i rapporti che ne deriveranno non rientrano in tutto e per tutto nell’ambito dell’autonomia della singola struttura.

CONTRATTI PER SERVIZI DI RICERCA

Molti dipartimenti dell’Università svolgono analisi ed erogano servizi su commissione di soggetti esterni, con modalità e tariffe variabili a seconda della collaborazione richiesta. Si possono effettuare attività di ricerca, attività di analisi, esami, controlli, tarature, prove, esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del committente. Le strutture dell’Ateneo possono svolgere anche attività di consulenza, nonché attività finanziate o cofinanziate da enti esterni.

Le attività conto terzi sono definite da un apposito “Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”, già “Regolamento prestazioni conto terzi”. Questo regolamento disciplina anche le attività di carattere formativo non curricolare, le attività cliniche in campo veterinario e la cessione dei risultati delle ricerche.

Le attività di ricerca e di servizi sono effettuate nell’ambito di contratti o accordi stipulati dalle strutture dell’Università di Padova, compatibilmente con lo svolgimento della primaria funzione didattica e scientifica. I contratti devono essere corredati dall’indicazione del responsabile scientifico o del coordinatore operativo delle attività (che devono essere dipendenti dell’Università), da un piano delle attività comprendente l’elenco dei partecipanti e da un piano finanziario. Il contratto può variare in base alla diversa tipologia del rapporto.

I contratti possono essere rilevanti o meno ai fini dell’IVA. Sono rilevanti ai fini IVA quei contratti che prevedono prestazioni dell’Ateneo a fronte di un corrispettivo e in cui l’Ateneo assume l’obbligo di fornire una prestazione, e in cui i risultati dell’attività di ricerca sono oggetto di un accordo tra Università e azienda, e possono essere acquisiti nella sfera giuridica patrimoniale della controparte. Questi contratti comportano l’emissione di una fattura. Non sono rilevanti ai fini IVA, invece, quei contratti aventi per oggetto attività svolte in collaborazione con soggetti terzi, e in cui non esista corrispettivo ma vengano riconosciuti i costi e le spese sostenuti per lo svolgimento delle attività. Per questi contratti è prevista, in linea di massima, una rendicontazione.

LETTERA DI INTENTI

Se l’intenzione delle parti consiste solo, più semplicemente, nel formalizzare per iscritto le trattative in corso e la reciproca disponibilità a realizzare una determinata iniziativa, si potrà invece ricorrere alla lettera di intenti, ovvero una scrittura privata precontrattuale in cui le parti formalizzano per iscritto un programma, una trattativa in corso (specie se è complessa), confermandosi reciprocamente la disponibilità a realizzare una specifica iniziativa e rinviando ad un successivo accordo la definizione della stessa. La lettera di intenti ha lo scopo di impegnare i contraenti al rispetto della buona fede al fine di garantirsi una maggiore affidabilità per lo sviluppo dell’iniziativa. Non è quindi un contratto/convenzione in quanto, per il suo valore di attestazione, non ne ha la forza vincolante.

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